Le Novità della Finanziaria 2008 (ad uso e consumo di tutti).

Le Novità della Finanziaria 2008  ad uso e consumo di tutti
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Sperando di farvi cosa gradita, riepilogo le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2008 

Abbonamenti ai servizi di trasporto (articolo 1, comma 309). Spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% e per un importo non superiore a 250 euro.

 

Affitti, detrazione per inquilini e dei giovani (articolo 1, commi 9 e 10). Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

 

Affitti, detrazione per studenti fuori sede (articolo 1, comma 208). La norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

 

Asili nido (articolo 1, comma 201). Prorogata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato. L'importo massimo della detrazione è, dunque, di 120,08 euro.

 

Commercianti (articolo 1, comma 269). Ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali sarà necessario che siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre, n.d.r.) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, poi, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi.

 

Commercianti e scontrini fiscali (articolo 1, comma 118). Mai più cartelli gogna per i commercianti che incappano nel corso di un quinquennio in 4 distinte violazioni (la Finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 269, aumenta il tetto da 3 a 4 distinte violazioni, n.d.r.) dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino. L'esecuzione della sanzione, dunque, sarà assicurata solo dal sigillo dell'organo che procede alla chiusura, con le sottoscrizioni del personale incaricato.

 

Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232). Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione. La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno.

 

Computer ai collaboratori (articolo 2, comma 513). Ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca sarà dato un contributo per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica.

 

Contribuenti minimi e marginali (articolo 1, commi da 96 a 117). Nuovo regime fiscale naturale (quindi va comunicata l’eventuale volontà di non aderire a questo regime, se no si aderisce automaticamente) per i contribuenti minimi. Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere, le seguenti caratteristiche: ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; assenza di cessioni all'importazione; assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori; spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro. Esclusione di soggetti che si avvalgono di regimi speciali, dei soggetti non residenti o che svolgono in via prevalente o esclusiva talune attività (settore immobiliare) o di quelli che contestualmente partecipano a società o associazioni. Il regime fiscale naturale si basa su 4 elementi: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; non sottoposizione a Irap; applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore. Il regime dura almeno un triennio, dopo il quale il contribuente può presentare l’opzione per rientrare nel regime normale (e viceversa) l’opzione va indicata nella Dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui l’opzione viene esercitata. Attenzione che l’agevolazione si perde immediatamente (cioè nel corso del medesimo anno) se i ricavi superano del 50% il limite previsto, se supero ma entro il 50% perdo l’agevolazione dall’anno successivo (così come la perdo dall’anno successivo se viene meno una qualunque delle condizioni necessarie).

 

Credito d'imposta per incentivare la formazione di studi associati (articolo 1, commi da 70 a 76). Viene riconosciuto un credito d'imposta per le spese relative al processo di aggregazione dei liberi professionisti che decidono di aggregarsi, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10, per formare uno studio associato per lo svolgimento della propria attività professionale. Il credito è commisurato ai nuovi investimenti, anche tramite contratti di locazione, ed è attribuito nella misura massima del 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali materiali e immateriali, e per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati per periodi di 3 anni. Esclusi per i medici convenzionati con il Ssn l'obbligatorietà di alcuni requisiti (sarà un decreto Economia a definire i parametri).

 

Deduzione forfetaria autotrasporto (articolo 1, comma 170). Prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 le disposizioni sulla deduzione forfetaria di spese non documentate prevista dall'articolo 66, comma 5 del Tuir per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi: spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune dove ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

 

Deduzione prima casa (articolo 1, commi 15 e 16). Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

Ici, detrazione prima casa (articolo 1, commi 5 e 7). Ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro).

 

Ici e fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6). La delibera comunale può fissare a decorrere dal 2009 un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).

 

Ires e Irap (articolo 1, commi da 33 a 52). Gli interventi riguardano la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento. La disciplina di applicazione dell'Irap, analogamente a quanto fatto per l'Ires, si sostanzia in un allargamento della base imponibile delle imprese accompagnato dalla riduzione generalizzata dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento. È stata introdotta per gli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 novembre 2007, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva. L'Irap assume la natura di tributo proprio della Regione, con conseguente adozione a mezzo di legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2009. Modifiche alla disciplina dell'Iva di gruppo. Rivista al rialzo la franchigia per le deduzioni da lavoro dipendente utilizzabile dalle piccole imprese.

 

Mutui (articolo 1, comma 202). Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 per cento.

 

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, commi 20 e 21). Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno.

 

Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, comma 286). La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30mila euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

Ristrutturazioni edilizie (articolo 2, commi da 17 a 19). Proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Successioni sui passaggi di imprese (articolo 1, comma 31). Un emendamento introdotto nell'articolo 2 estende la norma prevista dalla passata finanziaria che consente l'esenzione dall'imposta di successione per il passaggio di imprese (o quote di impresa). Prima era prevista solo per i parenti in linea retta, ora anche tra coniugi.

 

Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici (articolo 1, comma 161). Modificata la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

 

Ticket sanitari (articolo 2, commi da 376 a 378). Abolizione per il 2008 dei ticket sanitari aggiuntivi da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica. La copertura é indicata in 834 milioni di euro.

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 271). Rinviato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il commercio.

 

White list (articolo 1, commi da 83 a 90). Riformulate le disposizioni antielusive italiane, eliminando il criterio incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali), con un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea.

 

Interessi passivi (articolo 1, comma 33). Dal 2008 per il valore eccedente la quota di interessi attivi in bilancio si deducono nel limite del 30% del risultato operativo lordo da intendersi come differenza fra i ricavi caratteristici ed i costi caratteristici. L’eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta negli anni successivi non appena il risultato operativo lordo di quell’anno lo consenta. Per l’esercizio 2008 si avrà un bonus di 10.000 euro oltre il limite che diventa 5.000 nel 2009 e 0 dal 2010. Non rileva per società di persone ed imprenditori individuali.

 Spese di rappresentanza (articolo 1, comma 33 lettera p). Verrà emesso un decreto che fisserà i limiti di deducibilità; Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 (limite precedente 50.000 Lire quindi 25,82 euro). 

Durata contratti locazione finanziaria (articolo 1, comma 33 lettera n numero 2). Deve essere pari ai due terzi del periodo di ammortamento.

 

Imprenditore individuale estromissione beni immobili strumentali dalla contabilità (articolo 1 comma 37). Versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% della plusvalenza e se soggetta potenzialmente ad Iva la vendita si aggiunge il 30% dell’Iva che sarebbe stata da versarsi.

 

Dichiarazione IRAP (articolo1, comma 52). Non andrà più presentata all’interno dell’UNICO ma andrà consegnata direttamente alla regione secondo quanto indicato in un decreto da emanarsi entro il 31.03.08.

 Residenza formale (articolo 1, comma 83). Si considerano altresı` residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»; 

Avvisi bonari d'ora in poi rateizzabili (rivolgersi Agenzia delle Entrate per documentazione da compilare).

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni (articolo 1, comma 91). riaperti i termini per rivalutare terreni e partecipazioni in possesso al 01/01/08.

 

Canone Rai (articolo1, comma 132). Eliminato l’obbligo del pagamento del canone Rai per gli abbonati da 75 anni in su con reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità.

 

Redditi frontalieri (articolo 1, comma 204). Per gli anni 2008 – 2010 confermata no tax area per i primi 8.000 euro di reddito.

 

Spese autostradali (articolo 1, comma 261). L’iva è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile il veicolo utilizzato

CERVIACERVIA   10 Jan 2008 21:34    Letture (4447) - Commenti (0)


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